Bonus assunzioni ZES 2026: cos’è e a chi spetta
Lavoro - 1 Lug 2026
Pubblicato il 1 luglio 2026
Bonus assunzioni ZES 2026: cos’è e a chi spetta
Il bonus assunzioni ZES 2026 è uno degli incentivi più rilevanti per le imprese del Sud Italia:
l’incentivo prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 650 euro mensili per ogni nuova assunzione effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
La misura è stata introdotta — nella sua versione attuale — dal Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62 (cosiddetto “Decreto Primo Maggio”), che ha ridefinito perimetro e requisiti rispetto alle versioni precedenti del bonus, rendendolo pienamente operativo per tutto il 2026. Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2026.
Con tre diverse circolari pubblicate il 14 maggio 2026, l’Istituto ha chiarito come funzionano gli esoneri contributivi destinati alle aziende che assumono giovani, donne e lavoratori nelle aree della ZES Unica.
Per le microimprese del Mezzogiorno che intendono assumere personale stabile, questo è lo strumento più conveniente del 2026.
Il quadro normativo: dal Decreto Coesione al D.L. 62/2026
Il bonus ZES per le assunzioni non è una novità: era già stato previsto dal decreto Coesione nel 2024, per le assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2025. La misura è stata poi prorogata dal decreto Milleproroghe fino al 30 aprile 2026, ma l’ultima modifica è arrivata con il decreto Lavoro “Primo Maggio” 2026.
Il Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, introduce all’articolo 3 un nuovo esonero contributivo a beneficio dei datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il testo del decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, è stato successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112 (GU del 27 giugno 2026). Gli incentivi alle assunzioni già previsti dal decreto-legge risultano confermati dalla legge di conversione.
L’impianto normativo si articola in quattro misure distinte — Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e Stabilizzazione — ciascuna con propri requisiti soggettivi e limiti di importo, ma accomunate da alcuni principi: l’esonero riguarda esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL; resta ferma l’aliquota di computo pensionistico, cioè lo sgravio non incide sulla futura pensione del lavoratore; il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi.
Per chi desidera un confronto con le misure nazionali rivolte ai lavoratori giovani, si veda anche la guida su Bonus Giovani 2026: domande INPS e sgravio under 35.
Requisiti del datore di lavoro: chi può accedere al bonus assunzioni ZES 2026
Il Bonus ZES è una misura specifica per le microimprese del Mezzogiorno: vi accedono i datori di lavoro privati — compresi quelli del settore agricolo — con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumano presso una sede ubicata nelle regioni della ZES unica. Il target è costituito da over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
I requisiti da verificare obbligatoriamente sono i seguenti:
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della ZES Unica e che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione (al netto dei lavoratori per cui si chiede il beneficio), a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.
Sul fronte della regolarità aziendale,
è necessario essere in regola con gli obblighi contributivi e con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC); non aver commesso violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; applicare i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Una novità del D.L. 62/2026 riguarda il cosiddetto “salario giusto”:
l’azienda deve applicare il trattamento economico previsto dai CCNL leader (sigle comparativamente più rappresentative). Chi applica contratti “pirata” perde, di norma, il diritto a qualsiasi agevolazione contributiva prevista dal decreto.
Restano esclusi dal perimetro delle agevolazioni i contratti di lavoro pubblico, il lavoro domestico e, nella versione originaria del decreto, i rapporti di apprendistato — esclusione tuttavia rimossa dalla legge di conversione 112/2026.
Requisiti del lavoratore: chi deve essere assunto
Il legislatore intende rendere economicamente vantaggiosa l’assunzione di lavoratori con almeno trentacinque anni di età e disoccupati da almeno ventiquattro mesi, da parte di datori di lavoro privati, presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.
Il contratto deve essere a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale.
Per beneficiare dell’agevolazione, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni comprese nella ZES Unica, indipendentemente dalla residenza del lavoratore assunto o dalla sede legale del datore di lavoro.
Il requisito dimensionale (massimo 10 dipendenti) va verificato solo nel mese dell’assunzione; le variazioni successive dell’organico non incidono, di norma, sulla spettanza del beneficio.
La domanda può essere presentata sia per assunzioni già effettuate (con possibilità di recupero arretrati nei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre 2026) sia per rapporti non ancora instaurati. Nel caso di prenotazione preventiva delle risorse, il datore dovrà procedere all’assunzione e all’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
Per approfondire le tutele lavorative correlate — come i permessi retribuiti — consulta la guida su Permessi legge 104 lavoratori 2026: 3 giorni, INPS e rifiuto datore.
Importo e durata dello sgravio: quanto vale il bonus ZES 2026
L’articolo 3 del D.L. 62/2026 ha introdotto un esonero del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno. La misura è destinata ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti e assumono lavoratori che abbiano compiuto 35 anni e risultino disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero è riconosciuto per un massimo di 24 mesi e nel limite di 650 euro mensili per lavoratore.
Nei rapporti part-time, il massimale dell’esonero deve essere riproporzionato in funzione dell’orario di lavoro applicato (pertanto, il limite massimo mensile non resta fisso ma deve essere ridotto proporzionalmente alla percentuale di part-time).
La fruizione dell’esonero può essere sospesa — senza decadenza — nei casi di assenza obbligatoria per maternità, come precisato dalla circolare INPS n. 56/2026.
La tabella seguente riassume il confronto tra i principali bonus assunzioni 2026 e i rispettivi importi massimi. Si precisa che per il Bonus Giovani la durata di 24 mesi si applica ai lavoratori “molto svantaggiati” (disoccupati da ≥ 24 mesi); per i lavoratori “svantaggiati” (disoccupati da ≥ 12 mesi) la durata è di 12 mesi:
| Misura | Target lavoratore | Esonero | Massimale mensile | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Bonus ZES 2026 | Over 35, disoccupato ≥ 24 mesi, ZES, microimpresa (≤10 dip.) | 100% | 650 € | 24 mesi |
| Bonus Giovani 2026 (ZES) | Under 35, molto svantaggiato (disoccupato ≥ 24 mesi), ZES | 100% | 650 € | 24 mesi (molto svantaggiato) / 12 mesi (svantaggiato) |
| Bonus Giovani 2026 (ordinario) | Under 35, molto svantaggiato (disoccupato ≥ 24 mesi) | 100% | 500 € | 24 mesi (molto svantaggiato) / 12 mesi (svantaggiato) |
| Bonus Donne 2026 (ZES) | Donne svantaggiate, ZES | 100% | 800 € | 24 mesi |
| Bonus Donne 2026 (ordinario) | Donne svantaggiate ≥ 24 mesi disoccupate | 100% | 650 € | 24 mesi |
Per approfondire il bonus gemello per le lavoratrici, consulta la guida Bonus donne 2026: esonero INPS fino a 800 euro per le assunzioni.
Le regioni della ZES Unica: dove spetta il bonus
La ZES Unica comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria.
È importante ricordare che nel caso in cui la sede di lavoro venga trasferita al di fuori delle regioni agevolate, l’esonero non spetta a partire dal mese successivo al trasferimento.
La tabella seguente mostra la mappa aggiornata delle regioni ammesse al bonus assunzioni ZES 2026:
| Regione | Inclusa nella ZES Unica | Massimale ZES (over 35, microimpresa) |
|---|---|---|
| Abruzzo | ✅ Sì | 650 €/mese |
| Basilicata | ✅ Sì | 650 €/mese |
| Calabria | ✅ Sì | 650 €/mese |
| Campania | ✅ Sì | 650 €/mese |
| Marche | ✅ Sì | 650 €/mese |
| Molise | ✅ Sì | 650 €/mese |
| Puglia | ✅ Sì | 650 €/mese |
| Sardegna | ✅ Sì | 650 €/mese |
| Sicilia | ✅ Sì | 650 €/mese |
| Umbria | ✅ Sì | 650 €/mese |
Come fare domanda INPS per il bonus assunzioni ZES 2026
Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), accessibile dal sito ufficiale dell’INPS, nella sezione “Bonus ZES 2026”.
Con il messaggio INPS n. 1968 dell’11 giugno 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative e le istruzioni contabili per la gestione dell’esonero contributivo ZES 2026, facendo seguito alla Circolare n. 56 del 14 maggio 2026 che conteneva le prime istruzioni amministrative.
La procedura operativa prevede i seguenti passaggi:
L’istanza può essere presentata sia per assunzioni già effettuate (con possibilità di esporre gli arretrati nei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre 2026) sia per rapporti non ancora instaurati, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Nel caso di prenotazione preventiva delle risorse, il datore dovrà procedere all’assunzione e all’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni; in caso contrario, la richiesta decade e i fondi sono rimessi in circolo, fermo restando che è possibile presentare una nuova istanza.
L’INPS controllerà la presenza della comunicazione Unilav/Unisomm e la corrispondenza dei dati inseriti. Nel modulo di domanda occorre autocertificare il requisito di svantaggio in base al quale l’agevolazione si ritiene applicabile.
Per la fruizione dell’incentivo nei flussi Uniemens è stato istituito il nuovo codice EZE1 – Esonero contributivo ZES 2026 (art. 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62), da esporre a partire dal mese di competenza di luglio 2026.
Tutti i bonus sono soggetti a monitoraggio INPS e vincolati a un tetto di spesa; qualora l’INPS rilevi, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti, cesserà di accogliere nuove domande.
È quindi importante non attendere oltre.
Per assistenza nella compilazione e presentazione della domanda, puoi rivolgerti agli sportelli del patronato ENAC, che offre consulenza gratuita su tutti gli incentivi all’assunzione e sugli obblighi contributivi connessi.
Attenzione: obbligo SIISL dal 1° aprile 2026
Dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che richiedono incentivi contributivi finanziati con risorse pubbliche dovranno pubblicare le posizioni lavorative disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Tuttavia, in attesa del decreto attuativo che definirà le modalità operative, l’obbligo non è ancora effettivamente operativo, come chiarito dall’INPS.
Incompatibilità e divieto di cumulo
Come previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 62/2026, l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote previdenziali previsti dalla normativa vigente in relazione ai contributi dovuti dal datore di lavoro. Non è quindi possibile, ad esempio, cumulare il beneficio con la cosiddetta “Decontribuzione Sud” per gli stessi lavoratori.
Il beneficio è invece sospendibile — e non decade — in caso di assenza obbligatoria per maternità, come precisato dalla circolare INPS n. 56/2026. L’agevolazione è invece compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (L. 207/2024) e con la riduzione IVS a carico della lavoratrice madre.
Se il rapporto di lavoro riguarda lavoratrici, può essere utile leggere anche la guida su Sgravio sostituzione maternità 2026: la guida all’affiancamento INPS.
Per sapere come si calcola la NASpI e la sua interazione con i contratti incentivati, consulta NASpI luglio 2026: quando arriva il pagamento INPS e NASpI e lavoro stagionale 2026: le regole per sospendere la disoccupazione.
Il bonus assunzioni ZES 2026 nel sistema degli incentivi all’occupazione
Il D.L. 62/2026 interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.
Il Bonus ZES si inserisce in un pacchetto integrato che comprende anche il Bonus Giovani 2026: esonero INPS fino a 650 euro per assunzioni under 35 e il Bonus donne 2026: esonero INPS fino a 800 euro al mese. I tre strumenti hanno logiche differenti ma si completano, coprendo le principali categorie di lavoratori fragili nel Mezzogiorno.
Per il datore di lavoro che assume lavoratori con particolari condizioni di salute, è utile conoscere anche il quadro delle Agevolazioni Fiscali Disabili 2026: guida completa e novità e il regime dei Contributi figurativi INPS 2026: quando spettano e come chiederli.
FAQ — Domande frequenti sul bonus assunzioni ZES 2026
Domande più comuni
Un’azienda con 11 dipendenti può accedere al Bonus ZES 2026?
No.
L’agevolazione è destinata alle imprese con fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione (al netto dei lavoratori per cui si chiede il beneficio) che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato.
Le variazioni successive dell’organico non incidono, di norma, sulla spettanza del beneficio.
Il lavoratore deve essere residente nella ZES per rientrare nel bonus?
No.
Per beneficiare dell’agevolazione, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni comprese nella ZES Unica, indipendentemente dalla residenza del lavoratore assunto o dalla sede legale del datore di lavoro.
Cosa succede se il lavoratore era già impiegato presso un altro datore di lavoro che aveva parzialmente usufruito del bonus?
Il beneficio può essere riconosciuto anche per lavoratori già assunti a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che abbia fruito solo parzialmente dell’incentivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Qual è la scadenza per presentare la domanda?
L’istanza può essere presentata sia per assunzioni già effettuate sia per rapporti non ancora instaurati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e la data di apertura delle domande (11 giugno 2026), gli arretrati possono essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre 2026. Per le nuove assunzioni, la raccomandazione dell’INPS è di presentare la domanda prima dell’assunzione per prenotare le risorse disponibili.
Il Bonus ZES 2026 è cumulabile con i premi di produttività?
La non cumulabilità riguarda gli esoneri contributivi, non le misure fiscali sui premi. Il bonus non incide sulla deducibilità dei premi aziendali. Per approfondire, leggi la guida su Premi produttività 2026: aliquota all’1% e tetto a 5.000 euro.
Il codice Uniemens da usare per la fruizione del Bonus ZES 2026 è lo stesso degli altri bonus?
No.
Per la fruizione dell’incentivo nei flussi Uniemens è stato istituito il nuovo codice EZE1 – Esonero contributivo ZES 2026
, distinto da quelli degli altri bonus assunzioni 2026 (Bonus Giovani: EG26; Bonus Donne: ED26).