NASpI luglio 2026: quando arriva il pagamento INPS

Disoccupazione e Ammortizzatori Sociali - 23 Giu 2026

Pubblicato il 23 giugno 2026

Il pagamento della NASpI luglio 2026 è atteso nella prima metà del mese: i beneficiari ordinari — cioè chi percepisce l’indennità da almeno un mese — riceveranno l’accredito indicativamente tra lunedì 6 e venerdì 17 luglio 2026, in base alla sede INPS territoriale di competenza e ai tempi tecnici dell’istituto di credito. La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, istituita dal D.Lgs. 22/2015, è la principale prestazione previdenziale di sostegno al reddito per chi perde involontariamente il lavoro. Per il 2026 gli importi sono stati aggiornati con la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, che ha fissato il massimale mensile lordo a 1.584,70 euro.

Date di pagamento NASpI luglio 2026: il calendario indicativo

L’INPS eroga la NASpI con cadenza mensile, ma la data esatta di accredito non è la stessa per tutti i beneficiari. Il mese di competenza è sempre il precedente: chi riceve il pagamento a luglio sta incassando l’indennità maturata a giugno 2026. La regola generale stabilisce che il pagamento avvenga entro il 15 del mese successivo a quello di competenza, ma nella pratica gli accrediti iniziano già nei primi giorni lavorativi del mese.

Per chi percepisce la NASpI da più di un mese, l’INPS dispone i bonifici indicativamente tra il 6 e il 17 luglio 2026. Per i nuovi percettori — cioè chi ha presentato domanda nelle ultime settimane e l’ha vista accolta a giugno — il primo accredito segue tempi diversi: l’INPS deve completare la lavorazione della pratica, calcolare gli eventuali arretrati dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e verificare l’IBAN comunicato in fase di domanda. In questi casi il pagamento può arrivare nella seconda metà di luglio, tra il 15 e il 25.

Tipologia di beneficiario Data pagamento indicativa luglio 2026 Note
Percettore ordinario (NASpI attiva da oltre 1 mese) 6–17 luglio 2026 Variazioni possibili per sede INPS e banca
Nuovo percettore (prima erogazione) 15–25 luglio 2026 Può includere arretrati dal giorno di decorrenza
Percettore con attività occasionale dichiarata 6–17 luglio 2026 (importo ridotto) Riduzione dell’80% del reddito presunto dichiarato
Percettore con NASpI in corso di sospensione Nessun pagamento Sospensione per contratto a termine ≤ 6 mesi

Come controllare il pagamento NASpI luglio 2026 sul portale INPS

Per verificare l’avanzamento del pagamento è sufficiente accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino su MyINPS con SPID, CIE o CNS. Una volta autenticati, è necessario accedere alla sezione “Le mie prestazioni”, selezionare la domanda NASpI attiva e cliccare sull’icona dell’euro per visualizzare lo stato del pagamento e la data di disposizione del bonifico. La data di disposizione compare generalmente 2–5 giorni prima dell’accredito effettivo sul conto corrente.

Se il pagamento non risulta ancora visibile nel Fascicolo Previdenziale nei primi giorni di luglio, non è necessario allarmarsi: i tempi di elaborazione variano tra le diverse sedi INPS territoriali. In caso di mancato accredito oltre il 17 luglio 2026, è consigliabile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803 164 (da rete fissa, gratuito) o al 06 164 164 (da rete mobile) oppure rivolgersi a un patronato.

NASpI luglio 2026: importo massimo e calcolo aggiornato

Con la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha aggiornato i valori economici della NASpI applicando la rivalutazione ISTAT del +1,4%. La soglia di riferimento per il calcolo del 75% sale a 1.456,72 euro e il massimale mensile lordo è fissato a 1.584,70 euro.

Il calcolo dell’indennità segue un meccanismo a due scaglioni: se la retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni è pari o inferiore a 1.456,72 euro, la NASpI è pari al 75% di tale importo. Se la retribuzione media supera questa soglia, si applica il 75% sulla soglia (pari a 1.092,54 euro) più il 25% della parte eccedente, fino al massimale di 1.584,70 euro. L’importo è lordo: al netto della tassazione IRPEF risulta circa il 20–25% inferiore, poiché l’INPS agisce come sostituto d’imposta.

Retribuzione media mensile (ultimi 4 anni) Formula applicata Importo NASpI lordo (esempio)
≤ 1.456,72 € (es. 1.200 €) 75% × 1.200 € 900,00 €
= 1.456,72 € (soglia esatta) 75% × 1.456,72 € 1.092,54 €
> 1.456,72 € (es. 1.800 €) 1.092,54 € + 25% × (1.800 − 1.456,72) € 1.178,36 €
Retribuzione molto alta (es. 3.500 €) Applicazione del massimale 1.584,70 € (tetto massimo)

Per verificare l’importo esatto che ti spetta, consulta il tuo estratto conto previdenziale su MyINPS o chiedi assistenza a un patronato. Puoi anche approfondire il tema del cuneo fiscale 2026 e NASpI: come recuperarlo con la dichiarazione dei redditi.

Decalage: quando e come si riduce l’importo NASpI luglio 2026

Un aspetto fondamentale da tenere presente per i beneficiari che percepiscono la NASpI da alcuni mesi è il cosiddetto decalage: il meccanismo di riduzione progressiva dell’importo previsto dalla normativa per incentivare il reinserimento lavorativo. A partire dal sesto mese di fruizione (cioè dal 151° giorno), l’importo della NASpI viene ridotto del 3% ogni mese, calcolato sull’importo percepito il mese precedente.

Una novità importante introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda proprio il decalage: viene eliminata la precedente distinzione che posticipava la riduzione all’ottavo mese per i beneficiari over 55. Dal 2026 la regola è uniforme per tutti i percettori, indipendentemente dall’età: il decalage scatta sempre dal sesto mese. Chi a luglio 2026 si trova a ricevere, ad esempio, il settimo o l’ottavo rateo mensile vedrà un importo progressivamente inferiore rispetto alle prime mensilità. La guida NASpI e lavoro stagionale 2026: le regole per sospendere la disoccupazione approfondisce i casi di sospensione che possono interrompere il conteggio del decalage.

Novità 2026: NASpI anticipata in due rate

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato in modo significativo anche le regole per la NASpI anticipata, ovvero l’incentivo all’autoimprenditorialità che consente ai beneficiari che avviano un’attività autonoma di ricevere l’intera indennità residua in un’unica soluzione anticipata. Con il Messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026, l’Istituto ha chiarito le nuove modalità operative applicabili alle domande presentate dal 1° gennaio 2026.

Il nuovo sistema prevede l’erogazione in due tranches: una prima rata pari al 70% dell’importo spettante, erogata dopo l’accoglimento della domanda di anticipazione, e una seconda rata pari al restante 30%, riconosciuta al termine del periodo teorico di durata della NASpI (e comunque non oltre sei mesi dalla domanda), previa verifica dell’assenza di nuova occupazione subordinata e di pensione diretta. Qualora nel periodo intercorrente il beneficiario dovesse trovare un nuovo lavoro subordinato o accedere alla pensione, secondo le disposizioni del Messaggio INPS n. 1215/2026 la seconda rata non viene erogata e il beneficiario potrebbe essere tenuto alla restituzione delle somme anticipate, nei termini e con le modalità che l’INPS comunica nella singola fattispecie. Per approfondire questo strumento, leggi la guida NASpI anticipata 2026 per partita IVA: guida all’incentivo.

Chi ha diritto alla NASpI: requisiti aggiornati 2026

La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Per accedere alla prestazione nel 2026 è necessario soddisfare due requisiti contributivi: almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Non hanno diritto alla NASpI i lavoratori che si dimettono volontariamente, salvo i casi di giusta causa, le dimissioni durante il periodo di maternità (entro il primo anno di vita del bambino) e la risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966. Dal 2025 è stata introdotta anche la norma sui fatti concludenti: il datore di lavoro può considerare dimesso un dipendente assente in modo ingiustificato per oltre 15 giorni, circostanza che può determinare l’esclusione dalla NASpI, salvo contestazione della qualificazione del rapporto cessato nelle competenti sedi. Sono in ogni caso esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, gli operai agricoli a tempo determinato e i lavoratori che hanno già raggiunto i requisiti per il pensionamento. Puoi approfondire le tutele correlate nell’articolo Permessi Legge 104 lavoratori 2026: 3 giorni, INPS e rifiuto del datore.

NASpI luglio 2026: come fare domanda entro 68 giorni

La domanda di NASpI deve essere presentata telematicamente all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La decorrenza cambia in base al momento della presentazione: chi invia la domanda entro l’ottavo giorno dalla cessazione riceve la NASpI a partire dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro; chi presenta dopo l’ottavo giorno perde i giorni trascorsi e la prestazione decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata in tre modi: direttamente online sul sito INPS tramite SPID, CIE o CNS; tramite il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile); oppure tramite un patronato, che può presentare la domanda online per conto del lavoratore senza alcun costo. Se hai bisogno di assistenza per presentare la domanda o verificare l’importo che ti spetta, puoi rivolgerti agli sportelli gratuiti del patronato ENAC, disponibili su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori approfondimenti sui trattamenti previdenziali correlati, consulta anche l’articolo Indennità di malattia INPS 2026: guida a importi, fasce orarie e certificati e la guida al Congedo parentale 2026: indennità all’80%, durata, requisiti e come fare domanda.

Cause di sospensione e decadenza dalla NASpI

La NASpI si sospende di norma automaticamente — senza necessità di comunicazione da parte del lavoratore — in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi. Al termine di questo contratto, la prestazione riprende per il periodo residuo ancora spettante. La sospensione opera di norma d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro; eventuali ritardi o omissioni nelle comunicazioni possono richiedere un intervento manuale da parte della sede INPS competente.

La decadenza, invece, si verifica nei seguenti casi principali: mancata dichiarazione al Centro per l’Impiego della propria disponibilità al lavoro (DID); rifiuto di un’offerta di lavoro congrua senza giustificato motivo; mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro previste dal Piano di Azione Individuale (PAI); inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza comunicazione all’INPS entro un mese dall’avvio; raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Chi avvia un’attività autonoma durante la NASpI deve comunicare all’INPS entro un mese il reddito presunto: l’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi presunti fino alla fine dell’attività. Approfondisci come sono calcolati i contributi nel tuo estratto conto nell’articolo Contributi figurativi INPS 2026: quando spettano e come chiederli.

Compatibilità NASpI con altri redditi e prestazioni

La NASpI è compatibile con lo svolgimento di lavoro occasionale, purché i compensi non superino il limite annuo di 5.000 euro per anno civile (art. 54-bis, D.L. 50/2017). In caso di lavoro subordinato a tempo parziale avviato durante la NASpI, l’indennità viene ridotta in misura proporzionale. È incompatibile con l’Assegno di Inclusione (ADI) come prestazione principale, sebbene esistano specifiche regole di cumulo parziale: per i dettagli, consulta la guida Assegno di inclusione 2026: importi, requisiti aggiornati e novità sul rinnovo.

La NASpI è inoltre compatibile con l’Assegno Unico luglio 2026 e con l’Indennità di accompagnamento 2026. Non è invece cumulabile con la pensione diretta: in caso di accesso alla pensione, la NASpI cessa.

Domande frequenti sulla NASpI luglio 2026

Informazioni pratiche su pagamento e importi

Quando arriva il pagamento NASpI di luglio 2026?
Il pagamento della NASpI di luglio 2026 è previsto indicativamente tra il 6 e il 17 luglio per i beneficiari ordinari. I nuovi percettori alla prima erogazione possono attendere fino al 25 luglio. La data esatta dipende dalla sede INPS territoriale e dai tempi della banca o dell’ufficio postale.

Qual è l’importo massimo della NASpI nel 2026?
L’importo massimo mensile lordo della NASpI nel 2026 è pari a 1.584,70 euro, come stabilito dalla Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 in seguito alla rivalutazione ISTAT del +1,4%. Al netto IRPEF l’importo effettivo è circa il 20–25% inferiore.

Come verifico se la NASpI di luglio è stata disposta?
Accedi a MyINPS con SPID, CIE o CNS, vai alla sezione “Le mie prestazioni” e clicca sull’icona dell’euro in corrispondenza della tua domanda NASpI. Lì troverai la data di disposizione del pagamento e l’importo, generalmente visibili 2–5 giorni prima dell’accredito effettivo.

Il decalage si applica anche agli over 55 dal 2026?
Sì. La Legge di Bilancio 2026 ha eliminato la regola che posticipava il decalage all’ottavo mese per i lavoratori con più di 55 anni. Dal 1° gennaio 2026 la riduzione del 3% mensile scatta dal sesto mese per tutti i beneficiari, indipendentemente dall’età.

Domanda e requisiti

Entro quando devo presentare la domanda NASpI?
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto. Chi presenta entro l’ottavo giorno dalla cessazione riceve la NASpI dall’ottavo giorno. Chi presenta dopo l’ottavo giorno perde i giorni di disoccupazione già trascorsi.

La NASpI anticipata 2026 è ancora disponibile e come funziona?
Sì, è ancora disponibile. Dal 1° gennaio 2026 la NASpI anticipata viene erogata in due rate: il 70% subito dopo l’accoglimento della domanda e il restante 30% al termine del periodo teorico della NASpI (o entro sei mesi dalla domanda), previa verifica che il beneficiario non abbia trovato nuova occupazione subordinata. La base normativa è il Messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026.


Fonti ufficiali di riferimento