Esonero contributivo per i beneficiari del Reddito di cittadinanza
Lavoro - 1 Lug 2024
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, con un limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato mensilmente. Questa esenzione contributiva è applicabile anche alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nello stesso periodo. L’efficacia della misura era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, che è stata ottenuta il 31 ottobre 2023 e successivamente prorogata al 30 giugno 2024.
A cosa fare attenzione
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di Solidarietà;
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle volte ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Condizioni per l’assunzione agevolata
L’incentivo si applica esclusivamente alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza. Inoltre:
- l’accesso all’incentivo è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, ma esclusi quelli della pubblica amministrazione;
- non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico;
- non si estende ai rapporti di lavoro intermittente o occasionale;
- non è disponibile per i contratti di apprendistato, dato che questi già beneficiano di aliquote previdenziali ridotte(circolare 75);
- l’incentivo è applicabile anche ai contratti part-time e ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Esposizione Uniemens non agricoli
I datori di lavoro non agricoli che intendono fruire dell’esonero , devono esporre i lavoratori per i quali spetta valorizzando nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare (quindi da luglio 2024) , devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
Esposizione Uniemens Posagri
I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, gli elementi di seguito specificati:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).