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Gli stranieri stagionali in attesa del permesso possono iniziare un impiego non stagionale

Lavoro - 9 Mag 2025

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 10 del 5 maggio 2025, è intervenuto su un tema cruciale per migliaia di lavoratori stranieri in Italia: la possibilità di iniziare un impiego non stagionale mentre è in corso la procedura di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato.

Il chiarimento del Ministero

L’intervento è derivato da numerose segnalazioni delle organizzazioni sindacali e agenzie per il lavoro e si pone l’obiettivo di prevenire situazioni di lavoro irregolare e disoccupazione involontaria. In sostanza, se un lavoratore extracomunitario ha già presentato domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), potrà iniziare a lavorare regolarmente anche prima che lo sportello unico per l’immigrazione si pronunci.

L’unica condizione è che la domanda sia stata formalmente presentata e il rapporto di lavoro correttamente comunicato, tramite modello UNILAV o dichiarazione all’INPS.

Norma e interpretazione

La novità si basa sull’estensione interpretativa dell’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. 286/1998, già applicato in passato anche ad altri casi (come i permessi per motivi familiari). Tale norma consente ai lavoratori di avviare un’attività anche durante l’iter di rilascio o rinnovo del permesso, purché siano rispettati alcuni requisiti: presentazione della domanda entro i termini previsti e disponibilità della ricevuta attestante l’avvio della procedura.

Estendendo questa logica anche alle conversioni, il Ministero legittima il diritto del lavoratore a non perdere opportunità occupazionali nell’attesa della decisione sull’istanza. L’interpretazione poggia su principi costituzionali di uguaglianza, diritto al lavoro e ragionevolezza, confermando l’indirizzo di favorire percorsi regolari di inclusione nel mercato del lavoro.

Le condizioni per iniziare

La circolare stabilisce in modo chiaro i presupposti operativi: il lavoratore stagionale può avviare l’attività non stagionale solo se:

  • è in possesso della ricevuta della domanda di conversione;
  • se il nuovo datore di lavoro ha già trasmesso la comunicazione obbligatoria (UNILAV per i subordinati, denuncia INPS per i domestici).
    Non è più necessario attendere la convocazione presso lo sportello unico o il rilascio formale del nuovo permesso: basta il rispetto degli adempimenti iniziali.

La misura, inoltre, si applica a prescindere da quote o limiti temporali, grazie alle modifiche introdotte dal decreto-legge 145/2024 (convertito dalla legge 187/2024), che ha escluso le conversioni stagionali dal sistema delle quote. Si tratta di un passo importante per garantire continuità lavorativa e prevenire forme di sfruttamento, in un’ottica di semplificazione e tutela dei diritti dei migranti.

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