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Ferie non godute: entro il 30 giugno la verifica, entro il 20 agosto i contributi

Lavoro - 20 Giu 2025

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Autore: Redazione ENAC Informa  •  Data: 20 Giu 2025

Entro il 30 giugno di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti a verificare se ciascun lavoratore abbia usufruito delle ferie maturate nell’anno precedente. Se risultano giorni non goduti, devono essere versati i contributi previdenziali corrispondenti. Per il 2023, il termine per fruire delle ferie scade il 30 giugno 2025, mentre il versamento dei contributi per i giorni residui non utilizzati dovrà essere effettuato entro il 20 agosto 2025.

Diritto alle ferie: principi e regole

Il diritto alle ferie è irrinunciabile per il lavoratore. La legge stabilisce che ciascun lavoratore debba fruire di almeno 4 settimane di ferie all’anno, non monetizzabili (salvo eccezioni). La gestione delle ferie deve tener conto:

  • delle eventuali assenze (es. malattia, maternità);
  • delle modifiche contrattuali;
  • delle cosiddette ferie solidali, introdotte di recente.

In caso di mancata fruizione del periodo minimo, oltre al versamento anticipato dei contributi, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni amministrative. L’obbligo contributivo si estende anche ai permessi non goduti per ex festività e riduzione dell’orario di lavoro (ROL).

Normativa di riferimento

Il diritto alle ferie è disciplinato dall’art. 2109 del Codice Civile e dal D.Lgs. n. 66/2003, in linea con le direttive europee. In sintesi:

  • le ferie devono essere retribuite;
  • la loro fruizione va preferibilmente continuata;
  • il periodo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, considerando anche le esigenze del dipendente;
  • il periodo minimo deve essere usufruito per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione, le restanti entro 18 mesi successivi;
  • per le ferie maturate nel 2023, il termine ultimo per la fruizione è 30 giugno 2025. Le eventuali ferie in eccesso possono essere monetizzate;
  • se il lavoratore si rifiuta di prendere le ferie, il datore di lavoro può collocarlo in ferie d’ufficio per evitare sanzioni.

Contributi sulle ferie non godute

L’obbligo di versamento contributivo scatta dopo 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Tale obbligo va verificato mese per mese, anche alla luce di eventuali diverse scadenze previste dai contratti collettivi. Il termine di 18 mesi può essere sospeso in caso di interruzioni del rapporto di lavoro per:

  • malattia;
  • maternità;
  • cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.

Il termine riprende a decorrere dalla ripresa dell’attività lavorativa (fonte: interpello n. 19/2011, messaggio Inps n. 18850/2006).

Sanzioni per mancato rispetto

In caso di inosservanza del diritto alle ferie, sono previste sanzioni amministrative:

  • da 120 a 720 euro se riguarda fino a 5 lavoratori per un solo anno;
  • da 480 a 1.800 euro per violazioni riferite a oltre 5 lavoratori o protratte per 2 anni;
  • da 960 a 5.400 euro per più di 10 lavoratori o per violazioni ripetute in almeno 4 anni.

Le stesse sanzioni si applicano anche se le ferie vengono monetizzate invece che godute.

Come funziona il versamento contributivo

Se le ferie non vengono godute, i datori di lavoro devono versare i contributi previdenziali come se le ferie fossero state retribuite. La contrattazione collettiva può estendere il termine per la fruizione delle ferie oltre i 18 mesi, ma non può cancellare o snaturare il diritto stesso. Il datore di lavoro dovrà:

  • includere l’indennità sostitutiva nella retribuzione imponibile entro luglio 2025;
  • versare i relativi contributi entro il 20 agosto 2025 (senza maggiorazioni se entro tale data).

Recupero dei contributi anticipati

Nel caso il lavoratore usufruisca in seguito delle ferie non godute, il datore potrà recuperare i contributi versati in anticipo. In questo caso, dovrà utilizzare la causale “Ferie” nel flusso Uniemens.

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