Tax credit per le sponsorizzazioni sportive prorogata al 15 novembre
Primo piano - 11 Nov 2024
Il Decreto Omnibus in vigore dal 10 agosto contiene una agevolazione per le ASD e SSD, relativamente alle spese di sponsorizzazione, vediamo i dettagli per presentare le domande entro il 15 novembre.
Tax credit sponsorizzazioni sportive prorogata al 15 novembre
Con l’art 4 del decreto si prevede, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni sul bonus sponsorizzazioni sportive, di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. La misura è di fatto una proroga del bonus.
Chi riguarda la Tax credit sportiva
Come precisato dal decreto, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione.
La ripartizione delle somme
Attenzione al fatto che le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche certificano di svolgere attività sportiva giovanile. Viene previsto che, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
Esclusione e utilizzo del credito
Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Presentazione delle domande
Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196. L’avviso di cui si tratta non risulta ancora pubblicato.