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Tasso INAIL per interessi e sanzioni da febbraio 2025

Primo piano - 7 Feb 2025

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Autore: Redazione ENAC Informa  •  Data: 7 Feb 2025

A seguito del taglio del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca centrale europea pari al 2,90% l’ INAIL , come INPS, ha adeguato i propri tassi di interesse per la rateazione dei premi e la misura delle sanzioni, con applicazione a partire dal 5 febbraio 2025. L’Istituto di assistenza contro gli infortuni ne ha dato notizia con la circolare 7 del 4 febbraio 2025. In particolare viene stabilito che a decorrere dal 5 febbraio scendono al:

  • 8,90%, il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 8,40%, la misura delle sanzioni civili.

La circolare ricorda che NON variano gli interessi per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza ( elenco storico contenuto nell’allegato 2 della circolare).

Sanzioni civili ordinarie

La circolare ricorda quindi che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 8,40%;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 2,90% se il pagamento viene effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purche il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, ovvero 8,40%;
  • al pagamento della sanzione civile pari al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti, ovvero 10,40% (2,9 +7,5%).

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Nello specifico:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) ovvero 2,9%;
  • in caso di evasione, la sanzione civile ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali quindi 4,90%

Recepimento nuovo saggio legale 2025

L’INAIL, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, ha comunicato il recepimento del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, con il quale il saggio degli interessi legali, è stato abbassato dal 2,5% al 2% annuale a partire dal 1° gennaio 2025.

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