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Sconto del 50% per contributi artigiani e commercianti nuovi iscritti

Primo piano - 28 Apr 2025

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Autore: Redazione ENAC Informa  •  Data: 28 Apr 2025

L’Inps, attraverso la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, spiega il funzionamento della nuova riduzione del 50% relativa ai contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025, rientra nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Chi sono i beneficiari dello sconto

La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi.

Sono destinatari dell’agevolazione:

  • titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
  • soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari.

È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025. Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).

ATTENZIONE
Possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.

Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025

La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:

  • il contributo di maternità (7,44 euro annui);
  • l’aliquota aggiuntiva per la cessazione dell’attività commerciale (per i commercianti).

La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:

  • cambio d’impresa o di attività;
  • passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
  • variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.

ATTENZIONE
Essenziale è la continuità contributiva. Se l’iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.

In sintesi:

Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%)
Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D
Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60
Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto)
Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta

Compatibilità con altri regimi agevolativi

La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:

  • la riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
  • il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.

ATTENZIONE
Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.

Modalità per le domande e limiti “de minimis”

La domanda di agevolazione deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS. Il modulo sarà disponibile con successiva comunicazione INPS. La dichiarazione dei requisiti è resa sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:

  • massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;
  • il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa “impresa unica” (società collegate, controllate, ecc.);
  • l’Inps registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

NOVITA’
Il 2025 vede l’adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.

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