Licenziamento in gravidanza: quando la revoca è nulla e scatta la reintegrazione
Lavoro - 31 Ott 2025
Con la sentenza n. 26957 del 7 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha confermato la nullità di un licenziamento intimato a una lavoratrice in gravidanza, chiarendo i limiti di validità della revoca del licenziamento ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 23/2015.
Il caso trae origine dal recesso comunicato da una società nel dicembre 2018, poi impugnato dalla lavoratrice dopo aver scoperto di essere incinta. La Corte d’Appello di Milano aveva disposto la reintegrazione e il risarcimento del danno, sentenza poi confermata in Cassazione.
La decisione assume rilievo nel quadro delle tutele per la maternità e contro i licenziamenti illegittimi, richiamando l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e l’articolo 54 del D.Lgs. 151/2001.
La revoca tardiva del licenziamento e il termine di 15 giorni
Il cuore della controversia riguarda il termine per la revoca del licenziamento.
La società sosteneva che il conteggio dei 15 giorni previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. 23/2015 dovesse partire dal momento in cui la lavoratrice aveva comunicato la gravidanza. La Cassazione ha però chiarito che il termine decorre dall’impugnazione del licenziamento e ha natura perentoria, quindi non prorogabile.
Superato questo limite, la revoca perde efficacia e il datore di lavoro non può più beneficiare del regime sanzionatorio ridotto previsto dalla normativa. La Corte ha inoltre escluso che la ripresa del lavoro possa valere come accettazione implicita della revoca (“facta concludentia”), richiedendo sempre un’esplicita adesione della lavoratrice.
La decisione della Cassazione: nullità e conseguenze giuridiche
La Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando la nullità del licenziamento e la tardività della revoca.
Il principio ribadito è chiaro: il datore può ripensare al licenziamento solo entro 15 giorni dall’impugnazione, trascorsi i quali la revoca è inefficace e non sana il vizio dell’atto.
Oltre tale termine, resta ferma la nullità e il giudice può disporre la reintegrazione e il risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 23/2015.
Tutele economiche e previdenziali per la lavoratrice
A seguito della decisione, la lavoratrice ha ottenuto una tutela piena:
- Reintegrazione nel posto di lavoro alle condizioni precedenti;
- Risarcimento del danno economico per il periodo di inattività;
- Versamento dei contributi previdenziali mancanti.
Queste misure, previste dal D.Lgs. 23/2015, ripristinano integralmente la posizione contrattuale e compensano il danno subito.
La sentenza rafforza il principio di tutela della maternità e riafferma la necessità di rispettare rigorosamente i termini di legge nelle procedure di revoca del licenziamento.
Conclusione: certezza del diritto e protezione della maternità
La pronuncia della Corte di Cassazione segna un importante richiamo per i datori di lavoro:
la revoca del licenziamento oltre 15 giorni è inefficace, anche se la lavoratrice è disponibile a tornare in servizio.
Il rispetto dei termini e la corretta gestione delle comunicazioni restano essenziali per garantire la certezza dei rapporti di lavoro e la tutela delle lavoratrici in gravidanza, pilastri fondamentali del diritto del lavoro italiano.