Le materie del Collegato Lavoro e le novità sorveglianza sanitaria e sicurezza
Primo piano - 15 Ott 2024
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge AC 1532 2024, cd “Collegato lavoro” proposto dal Ministro del lavoro Calderone e già licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso anno, poi pesantemente modificato in Commissione.
Materie affrontate dal Collegato Lavoro
Questo l’elenco degli articoli attualmente contenuti nel Collegato lavoro
- Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sorveglianza sanitaria dei lavoratori);
- Art. 2 Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in tema di tariffe dei premi per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- Art. 3 Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto;
- Art. 4 Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici;
- Art. 5 Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, in materia di comunicazioni di decesso all’INPS;
- Art. 6 Sospensione della prestazione di cassa integrazione;
- Art. 7 Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne Vedi in merito Professionisti Adempimenti sospesi anche per maternità;
- Art. 8 Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali;
- Art. 9 Disposizioni in materia di flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito;
- Art. 10 Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro;
- Art. 11 Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali;
- Art. 12 Modifica all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni;
- Art. 13 Durata del periodo di prova;
- Art. 14 Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile;
- Art. 15 Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato;
- Art. 16 Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;
- Art. 17 Contratti misti Leggi qui i dettagli;
- Art. 18 Unico contratto di apprendistato duale;
- Art. 19 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro;
- Art. 20 Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro;
- Art. 21 Modifica all’articolo 1, comma 446, legge 30.12,2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o con attività di pubblica utilità;
- Art. 22 Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili
- Art. 23 Dilazione del pagamento dei debiti contributivi;
- Art. 24 Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo;
- Art. 25 Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva;
- Art. 26 Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Art. 27 Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Art. 28 Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto;
- Art. 29 Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia;
- Art. 30 Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali;
- Art. 31 Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche;
- Art. 32 Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia;
- Art. 33 Permessi non retribuiti per i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie.
Le novità in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza
L’articolo 1 del Collegato lavoro DDL 1264 introduce alcune modifiche e novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, snellendo alcune procedure burocratiche. Nello specifico:
- Commissione per gli interpelli (Comma 1, lettera a): La composizione della Commissione per gli interpelli, che risponde a quesiti generali sulla normativa in materia di salute e sicurezza, è rivista. Almeno quattro membri devono avere un profilo professionale giuridico, con rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle regioni. La Commissione può essere integrata con rappresentanti di altre amministrazioni se necessario.
- Comunicazioni annue del Ministro del lavoro (Comma 1, lettera b): Viene introdotto l’obbligo per il Ministro del Lavoro di comunicare annualmente alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e le misure da adottare per migliorarla. Le Camere possono poi fornire indicazioni al Governo.
- Educazione continua per i medici competenti (Comma 1, lettera c): Viene previsto l’aggiornamento periodico dell’elenco dei medici competenti in materia di salute e sicurezza, in base alla verifica del requisito dell’educazione continua in medicina, con un’attenzione particolare alla disciplina della medicina del lavoro.
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Comma 1, lettera d): Le modifiche riguardano le visite mediche preventive, specificando che la visita in fase preassuntiva è una modalità di adempimento dell’obbligo di sorveglianza sanitaria. Si elimina l’opzione che la visita sia effettuata dalle ASL e si richiede che il medico competente consideri esami già svolti per evitare ripetizioni inutili. Si estende l’obbligo di visita anche al rientro dopo malattia, solo se ritenuto necessario dal medico.
- Lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei (Comma 1, lettera e): Vengono modificate le condizioni per lo svolgimento di lavori in locali sotterranei, con l’eliminazione del requisito di “particolari esigenze tecniche” e l’introduzione di una procedura amministrativa più snella, con comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per l’uso dei locali.
- Tessere personali di riconoscimento (Comma 1, lettera f): Viene abrogata la normativa relativa agli obblighi di fornitura e esposizione delle tessere di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri edili, in quanto superata dal D.Lgs. 81/2008 che regola la materia per tutte le attività in regime di appalto o subappalto.