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INPS 2025: aggiornati gli importi per malattia, maternità e tubercolosi nel settore agricolo

Primo piano - 17 Lug 2025

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Autore: Redazione ENAC Informa  •  Data: 17 Lug 2025

Con la circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025 arrivano importanti aggiornamenti per il settore agricolo: sono stati comunicati gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi destinati ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari. I nuovi valori, fissati dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2025, si basano sulle retribuzioni medie giornaliere aggiornate per l’anno in corso.

Salari convenzionali 2025 e obbligo di riliquidazione

I salari medi convenzionali per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per il calcolo delle indennità di malattia e tubercolosi riferite ai lavoratori agricoli sopra indicati, come previsto dall’art. 28 del D.P.R. 488/1968. Un punto fondamentale per consulenti e datori di lavoro è l’obbligo di riliquidazione: se durante il 2025 sono state pagate prestazioni basandosi ancora sugli importi del 2024, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione utilizzando i valori aggiornati.

Maternità e paternità: regole diverse dal 2011

Dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari non si calcolano più sul salario provinciale, ma sul reddito medio convenzionale giornaliero usato per le pensioni. Per il 2025, questo importo è stato fissato a € 65,19 (fonte: Circolare INPS n. 107/2025). Per malattia e tubercolosi, invece, restano in vigore gli importi variabili su base provinciale, indicati nell’Allegato n. 1 al decreto direttoriale del 10 giugno 2025.

Cosa devono fare i datori di lavoro agricoli

I datori di lavoro agricoli devono:
– verificare che le pratiche in corso siano aggiornate ai nuovi importi 2025;
– effettuare la riliquidazione delle prestazioni già erogate con importi del 2024;
– applicare correttamente i salari convenzionali e il reddito medio in base alla tipologia di prestazione (malattia/tubercolosi vs. maternità/paternità).

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