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In arrivo aiuti economici per il fermo pesca a strascico

Previdenza - 10 Apr 2025

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Autore: Redazione ENAC Informa  •  Data: 10 Apr 2025

Pubblicato in Gazzetta ufficiale iI decreto direttoriale 14236 del 25 marzo 2025 del Ministero dell’Agricoltura che stanzia gli aiuti economici per le imprese di pesca che hanno rispettato il fermo obbligatorio previsto dal decreto ministeriale del 18 aprile 2023 (n. 208415).
Il provvedimento riguarda esclusivamente le imprese autorizzate alla pesca con sistema “strascico”, quindi chi utilizza attrezzi come le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi o le reti gemelle a divergenti.

Il contributo economico è riservato a chi ha interrotto l’attività per un massimo di 30 giorni consecutivi nel periodo previsto dal fermo, rispettando pienamente le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
La piattaforma per le domande non è ancora accessibile, intanto vediamo di seguito tutti i dettagli sui requisiti e criteri di assegnazione.

Risorse per gli aiuti fermo pesca

Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto è di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi. I contributi alle singole imprese saranno calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139. Il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:

  • la potenza del motore (kW),
  • la stazza dell’imbarcazione (GT),
  • l’indice SHI (legato alla produttività).

Nell’allegato 1 è presente una tabella di riepilogo.

A cosa fare attenzione

È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.

Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta. Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.

Requisiti e casi di esclusione

Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

  • avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti);
  • aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo;
  • avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo;
  • Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane);
  • Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023;
  • Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023);
  • Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
    – malattia,
    – infortunio,
    – sbarco volontario,
    – motivi non imputabili all’armatore.
  • essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo;
  • non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
  • non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012;
  • per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.

Casi di esclusione dall’aiuto

Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

  • l’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto;
  • non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio;
  • la manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023;
  • il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo;
  • l’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE;
  • il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023;
  • l’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo;
  • l’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali;
  • i documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Graduatoria, criteri e pagamento

Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria. Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.

L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.

Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.

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