Il Decreto Agricoltura disciplina l’uso del suolo per gli impianti fotovoltaici
Mondo Uci - 23 Ago 2024
Stretta per gli impianti fotovoltaici a terra. Il nuovo testo dell’art. 20 del d. lgs. 8/11/2021, n. 199, detta una nuova disciplina volta a limitare l’uso del suolo. Più in particolare, la norma consente l’istallazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
Quando non si applica la norma
La norma non si applica per i progetti per i quali, in precedenza, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, che sono necessarie per l’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato già rilasciato almeno uno dei titoli che sono necessari.
La regola non si applica per i progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati a costituire una “comunità energetica rinnovabile” ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 8/11/2021, n. 199, e nel caso di progetti di attrazione di altre misure di investimento del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) e del PNC (piano nazionale per gli investimenti complementari).
Impianti fotovoltaici e diritto di superficie
La durata del contratto di superficie sui terreni che ricadono nelle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC di cui al comma 1, lett. a), del d. lgs. citato per l’istallazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.
Alla scadenza del 12° anno, salvo diverso accordo, ciascuna parte è titolare del diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando il proprio intendimento con lettera raccomandata che va inviata all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La controparte deve rispondere a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ma, in assenza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data che è stata fissata per la cessazione.