Genitori separati: dopo quattro anni arriva il contributo

Primo piano - 28 Mar 2025

Sono oltre 4 mila i beneficiari del bonus per i genitori separati, divorziati e/o non conviventi. La misura prevede un sostegno economico per i genitori in stato di bisogno, cioè con un reddito non superiore a 8.174 euro. Le domande presentate erano 6.486. L’Inps procederà ora a versare gli assegni: in media circa 1.900 euro per ogni richiedente, con un’unica rata. Si tratta di una cifra inferiore al tetto massimo di 9.600 euro previsto dal provvedimento. Il fondo stanziato è di 10 milioni, ma per il momento ne verranno usati 8,5.

Come è nata la misura e quando spetta

La misura è stata pensata per garantire un contributo ai genitori che nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nello stesso periodo, non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente). Più precisamente: il bonus spetta nel caso in cui l’altro genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

Il percorso per presentare domanda

La domanda doveva essere presentata all’Inps previa autenticazione al portale dell’Istituto, attraverso il servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Successivamente le istanze presentate sono state trasmesse al Dipartimento per le politiche della famiglia per lo svolgimento delle istruttorie. La domanda poteva essere presentata all’Inps dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024.

Requisiti per accedere al bonus

Il bonus spetta al genitore che presenta la domanda che:

  • abbia un reddito IRPEF non superiore a 8.174 euro nelle annualità di mancata corresponsione del mantenimento (2020, 2021 e 2022);
    risulti convivente con il/i figlio/i nelle medesime annualità;
  • in caso di figli maggiorenni, questi siano portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992, alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento, successivamente all’8 marzo 2020 e nei periodi per i quali viene richiesta la prestazione (non oltre al 31 marzo 2022).

Come si arriva alla misura

La misura è nata nel 2021, in piena pandemia. Il testo era stato giudicato troppo vago, quindi inapplicabile. Mancavano alcune precisazioni, come le coppie di fatto. La norma era stata riscritta con alcune modifiche e inserita in un nuovo decreto fiscale poi approvato alla fine del 2021. Come spesso succede, però, la distribuzione dei fondi era legata a un decreto attuativo: è arrivato solo alla fine del 2022. Il portale per le domande è stato aperto dopo due anni, a febbraio 2024. La finestra per fare richiesta si è chiusa il 31 marzo 2024. Intanto il numero di domande si è ridotto ed è arrivato a 6mila (i potenziali beneficiari in origine era molti di più).

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