Decreto agricoltura e fotovoltaico: nuovo regime tributario
Mondo Uci - 4 Lug 2024
5Secondo l’articolo 1, comma 423, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e da fonti fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine vegetale proveniente in misura prevalente dal fondo, effettuate dei produttori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario.
Come si determina il reddito
Per la produzione di energia oltre i suddetti limiti le persone fisiche, società semplici e i soggetti indicati all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, determinano il reddito applicando all’ammontare dei corrispettivi, relativamente alla valorizzazione della parte di energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di reddito del 25%. E’ salva l’opzione per applicare le regole di reddito d’impresa.
Le novità a decorrere dal 1° gennaio 2026
Per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte mediante impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente il limite di agrarietà fissato dal comma 423, il reddito è determinato secondo le regole previste per le imprese (cioè in maniera analitica dovendo compilare il quadro RF o RG della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP), per cui non è più assimilabile a reddito agrario, per effetto del nuovo comma 423-bis (art. 5, comma 2-ter e 2-quater, del Decreto legge del 15 maggio 2024, n. 63).