Cosa cambia davvero nella Naspi 2025
Previdenza - 27 Giu 2025
Nel testo definitivo della legge di bilancio per il 2025 (Legge 207/2024), approvata nelle fasi finali dei lavori parlamentari, è stata inserita una modifica che rischia di avere un impatto significativo su molti lavoratori: riguarda l’accesso alla NASpI, l’indennità di disoccupazione. La novità consiste in un requisito aggiuntivo per chi, a partire dal 1° gennaio 2025, si trova in una situazione di disoccupazione. In particolare, non avrà diritto alla NASpI chi:
- si è dimesso volontariamente o ha risolto consensualmente un contratto a tempo indeterminato;
- entro i 12 mesi successivi, è stato assunto da un’altra azienda e poi licenziato (o ha perso il lavoro involontariamente), senza però aver maturato almeno 13 settimane di contributi tra i due eventi.
Questo nuovo criterio rappresenta un cambio di passo importante nella gestione della tutela contro la disoccupazione, e si affianca alle regole già previste dalla normativa in vigore.
Il perché della stretta
La decisione nasce dalla necessità di contrastare pratiche elusive. L’INPS, attraverso i dati sulle comunicazioni obbligatorie, ha rilevato un fenomeno in crescita: sempre più lavoratori si dimettevano da un primo impiego per poi essere brevemente riassunti da un’altra azienda e, una volta licenziati, ottenere il sussidio NASpI.
In alcuni casi, queste operazioni sembravano costruite ad arte, con la complicità del datore di lavoro, per simulare situazioni di disoccupazione involontaria. Per bloccare questo meccanismo, il Governo ha scelto di introdurre una barriera: 13 settimane di contribuzione effettiva tra le due fasi occupazionali.
Nello stesso spirito è stata approvata anche un’altra misura: quella sulle dimissioni per fatti concludenti, contenuta nella Legge 203/2024. Secondo questa norma, se un lavoratore si assenta ingiustificatamente oltre il limite previsto dal contratto (o oltre 15 giorni se il limite non è indicato), la risoluzione del rapporto sarà considerata volontaria e non darà diritto alla disoccupazione.
Come funzionava la NASpI prima del 2025
Prima della modifica, i requisiti per accedere alla NASpI erano definiti dal D.Lgs. 22/2015 e prevedevano tre condizioni principali:
- essere in stato di disoccupazione;
- aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti;
- fino al 2022, aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti (requisito poi eliminato con la legge di bilancio 2022).
Per “stato di disoccupazione” si intende la condizione di chi non ha un lavoro e ha dichiarato al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità a lavorare e a partecipare a misure di politica attiva. Queste regole restano valide, ma dal 2025, nei casi di dimissioni volontarie recenti, si aggiunge una condizione in più: quella delle 13 settimane di contribuzione effettiva tra l’uscita dal primo impiego e la cessazione del secondo.
Le nuove istruzioni INPS
Con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sul nuovo requisito. La regola si applica solo a chi:
- ha lasciato volontariamente un lavoro a tempo indeterminato;
- entro un anno, ha subito una cessazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto).
In questi casi, per poter ottenere la NASpI, è necessario che tra le due interruzioni ci siano almeno 13 settimane di contribuzione.
Fanno eccezione e restano escluse dalla nuova limitazione:
- le dimissioni per giusta causa;
- le dimissioni in periodi protetti di maternità o paternità;
- le risoluzioni consensuali raggiunte nell’ambito di una conciliazione ufficiale;
- il rifiuto motivato di trasferimenti particolarmente penalizzanti (oltre 50 km o 80 minuti di viaggio).
La cessazione volontaria deve riguardare un tempo indeterminato, ma la cessazione involontaria può riguardare anche un contratto a termine. Le 13 settimane di contributi possono includere:
- settimane retribuite con contribuzione regolare;
- maternità obbligatoria (se la contribuzione era attiva prima dell’astensione);
- congedi parentali indennizzati;
- lavoro in Paesi UE o convenzionati (totalizzabile);
- malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni annui;
- anche il lavoro agricolo, applicando le equivalenze (6 giornate = 1 settimana).
Cosa resta invariato e cosa no
L’INPS ha infine ribadito un punto importante: la modifica non incide sull’importo né sulla durata della NASpI. Questi restano determinati dalle regole preesistenti, ossia gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 22/2015 e la circolare INPS n. 94/2015. In altre parole, la novità introdotta riguarda soltanto l’accesso alla prestazione nei casi in cui, nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione, sia avvenuta una cessazione volontaria. In tutti gli altri scenari, i criteri rimangono quelli di sempre.
Il messaggio è chiaro: chi intende lasciare un lavoro a tempo indeterminato dovrebbe valutare con attenzione le conseguenze, soprattutto se ha in programma un nuovo impiego di breve durata. Senza le 13 settimane di contribuzione nel mezzo, la porta della NASpI rischia di restare chiusa.