Cassa integrazione caldo estremo 2026: CISOA da oggi, deroghe per la CIGO

Lavoro e tutele - 24 Lug 2026

Pubblicato il 24/07/2026

Da oggi, 24 luglio 2026, i datori di lavoro agricoli possono utilizzare le due nuove causali CISOA introdotte per fronteggiare le ondate di calore, mentre le imprese edili, del comparto lapideo e delle escavazioni possono già contare sulle deroghe rafforzate alla cassa integrazione ordinaria. Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, che fornisce le istruzioni operative e contabili per applicare l’articolo 6 del Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107, in vigore dal 27 giugno 2026. Le misure valgono per gli eventi verificatisi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 e si affiancano, senza sostituirle, alle regole ordinarie sulla sospensione dell’attività per caldo già riepilogate nel messaggio INPS n. 2103/2026.

Cassa integrazione caldo estremo 2026: cosa prevede il messaggio INPS 2418

Il messaggio distingue due ambiti di intervento. Il primo riguarda l’integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni. Il secondo riguarda la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA), con due causali dedicate mai utilizzate prima d’ora.

In entrambi i casi l’obiettivo dichiarato è duplice: tutelare il reddito dei lavoratori costretti a fermarsi per temperature estreme e garantire, allo stesso tempo, la continuità delle attività produttive nei settori più esposti.

Le date e le regole principali della misura caldo estremo 2026
Voce Regola Stato
Norma di riferimento Art. 6, D.L. 26 giugno 2026, n. 107, in vigore dal 27 giugno 2026 ✅ In vigore
Istruzioni operative INPS Messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026 ✅ Pubblicato
Periodo di applicazione Eventi dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 📅 In corso
Nuove causali CISOA attive Dal 24 luglio 2026 (codici 17 e 18) 📅 Da oggi
Regime transitorio eventi 1-23 luglio Domanda entro il 22 agosto 2026 📅 Termine speciale

CIGO caldo estremo: le deroghe per edilizia, lapideo ed escavazioni

Per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, le sospensioni o riduzioni dell’attività dovute a eventi oggettivamente non evitabili (EONE) — tra cui rientrano espressamente le ondate di calore — autorizzate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2026 non vengono conteggiate ai fini del tetto massimo di durata dei trattamenti, fissato in via ordinaria in 52 settimane nel biennio mobile.

Restano inoltre confermate altre due agevolazioni già previste per gli eventi EONE:

  • Esonero dal contributo addizionale normalmente dovuto per l’utilizzo della CIGO;
  • Nessun requisito di anzianità minima di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per cui viene richiesto il trattamento.

Le domande seguono le consuete modalità di invio telematico e vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello di inizio dell’evento. In sede di conguaglio Uniemens/PosContributiva, per le prestazioni che superano le 52 settimane va utilizzato il nuovo codice “L153” (Conguaglio CIGO DL 107/2026); per i periodi entro le 52 settimane resta valido il codice “L038”. Per il pagamento diretto tramite flusso UniEmens-Cig (UNI41), i dati vanno inviati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione o, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, a pena di decadenza.

CISOA caldo estremo: le due nuove causali per l’agricoltura

La novità più rilevante per il settore agricolo riguarda gli operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD). Per gli eventi verificatisi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, la CISOA per intemperie stagionali viene riconosciuta anche in caso di riduzione dell’attività pari alla metà dell’orario giornaliero contrattuale, e senza dover rispettare il requisito ordinario delle 181 giornate lavorative.

Un altro punto a favore dei lavoratori agricoli: le giornate di integrazione non incidono sul limite massimo di 90 giornate annue e sono equiparate al lavoro effettivo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola. Autorizzazione e pagamento restano gestiti direttamente dall’INPS.

Per presentare le domande sono state introdotte due causali dedicate, da usare in via esclusiva:

  1. Codice 17 — “CISOA eventi atmosferici a riduzione”: per la riduzione dell’attività fino a metà giornata lavorativa.
  2. Codice 18 — “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex DL 107/2026”: per la sospensione integrale della giornata.

È ammessa un’unica domanda per OTI e OTD se riferita alla stessa causale; se nella stessa azienda alcuni lavoratori sono a riduzione e altri a sospensione, servono domande distinte. Il termine ordinario per presentare la domanda è di 15 giorni dall’inizio dell’evento.

Il regime transitorio: cosa fare per gli eventi già avvenuti

Le nuove causali sono utilizzabili dal 24 luglio 2026. Per gli eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026, però, l’INPS ha previsto una finestra transitoria: le domande possono essere presentate entro il 22 agosto 2026, senza decadere dal diritto alla prestazione.

Restano esclusi da questa disciplina gli impiegati e i quadri agricoli, ai quali continua ad applicarsi la disciplina ordinaria. Sul piano tecnico, per la parte di giornata effettivamente lavorata in caso di riduzione, il flusso Uniemens/PosAgri richiede la valorizzazione del campo <PartTimeGOR> con codice 7 per gli OTI e il nuovo codice 8 per gli OTD, validi per il terzo e il quarto trimestre 2026. Il modello di domanda SR33 contiene già gli elementi utili al pagamento diretto, senza ulteriori adempimenti a carico del datore di lavoro.

CIGO edilizia e CISOA agricoltura a confronto
Aspetto CIGO (edile, lapideo, escavazioni) CISOA (operai agricoli OTI/OTD)
Deroga principale Periodi EONE non contano nel tetto di 52 settimane Riconosciuta anche per riduzione a metà giornata, niente soglia 181 giornate
Causale/modalità domanda Consuete modalità telematiche CIGO Codice 17 (riduzione) o codice 18 (sospensione)
Termine di presentazione Fine del mese successivo all’inizio dell’evento 15 giorni dall’inizio dell’evento (transitorio: 22/8/2026 per eventi 1-23 luglio)
Pagamento Ordinario o diretto secondo le regole CIGO Sempre diretto da parte dell’INPS
Esclusioni Settori diversi da edile, lapideo, escavazioni Impiegati e quadri agricoli

Le risorse stanziate e il tetto di spesa

Le due misure sono finanziate con una dotazione complessiva di 15,2 milioni di euro. Una volta esaurito il tetto di spesa, monitorato direttamente dall’INPS, le domande eccedenti non possono più essere accolte.

Stanziamenti 2026 per la misura caldo estremo
Misura Stanziamento 2026 Beneficiari
CIGO edile, lapideo, escavazioni 4,9 milioni di euro Datori di lavoro dei settori edilizia, affini, lapideo, escavazioni
CISOA intemperie stagionali 10,3 milioni di euro Operai agricoli OTI e OTD

Cosa fare da qui al 22 agosto 2026: la checklist

  1. Verificare se l’azienda rientra nei settori ammessi (edile, lapideo, escavazioni per la CIGO; agricoltura per la CISOA).
  2. Individuare le giornate di sospensione o riduzione già avvenute dal 1° luglio 2026.
  3. Per la CISOA, scegliere la causale corretta: codice 17 per la riduzione a metà giornata, codice 18 per la sospensione integrale.
  4. Per gli eventi dal 1° al 23 luglio, predisporre la domanda entro il 22 agosto 2026.
  5. Per gli eventi dal 24 luglio in poi, rispettare il termine ordinario di 15 giorni (CISOA) o la fine del mese successivo (CIGO).
  6. Compilare correttamente i flussi Uniemens/PosAgri con i codici aggiornati (L153/L038 per la CIGO, PartTimeGOR 7/8 per la CISOA).
  7. Conservare la documentazione relativa all’evento climatico e all’autorizzazione INPS.

Cosa non cambia: le regole ordinarie sul caldo restano valide

Le nuove misure del D.L. 107/2026 si affiancano, senza sostituirle, alle regole ordinarie sulla sospensione dell’attività per caldo eccessivo, riepilogate dall’INPS nel messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026. Quelle indicazioni restano il riferimento per i datori di lavoro che accedono alla CIGO ordinaria, all’assegno di integrazione salariale del FIS o ai Fondi di solidarietà bilaterali, al di fuori del perimetro specifico edile-lapideo-escavazioni-agricoltura coperto dal messaggio 2418.

Per il quadro più ampio sulla sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature, può essere utile anche la lettura delle linee guida INAIL sul caldo torrido e dell’articolo sulle ordinanze regionali contro il caldo estremo, mentre per capire come si è arrivati a questo impianto di tutele conviene ripartire dall’articolo sulla stabilizzazione dello sgravio nella Legge di Bilancio 2026.

Esempio pratico: un’impresa edile che sospende per caldo estremo

Un’impresa edile di Roma sospende l’attività di cantiere per 6 giornate lavorative nella seconda metà di agosto 2026, a causa di un’allerta caldo che rende impossibile lavorare in sicurezza nelle ore centrali della giornata.

L’impresa presenta domanda di CIGO per evento oggettivamente non evitabile entro la fine di settembre 2026, cioè entro il mese successivo a quello di inizio della sospensione.

Le 6 giornate autorizzate non vengono conteggiate nel tetto delle 52 settimane nel biennio mobile, l’azienda non paga il contributo addizionale e non deve dimostrare, per i lavoratori coinvolti, un’anzianità minima di 30 giorni nell’unità produttiva. In sede di conguaglio, se per quei lavoratori le settimane di CIGO complessivamente fruite nell’anno superano le 52 settimane, l’impresa utilizzerà il codice “L153”; altrimenti resta valido il codice “L038”.

L’esempio è semplificato: la effettiva ammissibilità della domanda dipende dalla documentazione presentata e dalla sussistenza in concreto dei requisiti EONE.

FAQ — Cassa integrazione caldo estremo 2026

Domande frequenti su CIGO, CISOA e scadenze

Da quando si possono usare le nuove causali CISOA per il caldo?
Le nuove causali “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (codice 17) e “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex DL 107/2026” (codice 18) sono utilizzabili dal 24 luglio 2026.

Cosa succede per gli eventi di caldo avvenuti prima del 24 luglio?
Per gli eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026 è prevista una finestra transitoria: la domanda può essere presentata entro il 22 agosto 2026.

Chi può richiedere la CIGO rafforzata per caldo estremo?
I datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, per sospensioni o riduzioni dovute a eventi oggettivamente non evitabili tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.

La CISOA per caldo vale anche per gli operai a tempo determinato?
Sì. La misura si applica sia agli operai a tempo indeterminato (OTI) sia a quelli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività pari a metà della giornata lavorativa.

Le giornate di CIGO per caldo pesano sul limite delle 52 settimane?
No. Per gli eventi oggettivamente non evitabili autorizzati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2026, questi periodi non vengono conteggiati ai fini del tetto massimo di 52 settimane nel biennio mobile.

Qual è il termine per presentare la domanda di CISOA per caldo?
Il termine ordinario è di 15 giorni dall’inizio dell’evento, salvo il regime transitorio previsto per gli eventi dal 1° al 23 luglio 2026, con scadenza al 22 agosto 2026.

Impiegati e quadri agricoli possono usare le nuove causali CISOA?
No. Restano esclusi dalla misura e continuano ad applicare la disciplina ordinaria in materia di sospensione del lavoro per caldo.

Le nuove misure sostituiscono le regole ordinarie sul caldo dell’INPS?
No. Si affiancano, senza sostituirle, alle regole ordinarie già riepilogate nel messaggio INPS n. 2103 del 24 giugno 2026, che restano valide per le situazioni non coperte dal messaggio 2418/2026.