Caldo e meteo avverso: nel DL Agricoltura rafforzate CISOA e CIGO

Mondo Uci - 23 Lug 2024

Le novità, nella conversione del DL Agricoltura, sono relative agli ammortizzatori sociali speciali per gli eventi non evitabili (EONE) nel settore agricolo e edilizia. Il DL agricoltura N. 63 2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” è stato convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio scorso.

CISOA agricoltura estesa oltre i limiti di durata ordinari

Come anticipato, i commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis – articolo inserito dal Senato nella conversione in legge del dl agricoltura introducono norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.

Nello specifico, il comma 1 estende, in via transitoria, l’applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione (14 luglio 2024) e il 31 dicembre 2024.

Per i periodi di trattamento concesso in base a questa estensione transitoria si stabilisce anche l’esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore, prevedendo l’equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell’applicazione della CISOA – dal contratto individuale.

Per questa misura è previsto un tetto di spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024. L’INPS ha il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa. Se le domande superano il budget assegnato, anche in prospettiva, si procederà con lo stop alle domande.

Deroga durata CIGO EONE dal 1 luglio al 31 dicembre 2024

Per quanto riguarda invece i trattamenti ordinari di integrazione viene prevista una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, determinati limiti di durata complessiva anche per l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 11 milioni di euro per l’anno 2024.

Le imprese oggetto della deroga sono:

  • le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

In base alla deroga transitoria, anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale – se concessi per eventi oggettivamente non evitabili – non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata (ordinariamente 52 settimane). Anche in questo caso l’istituto provvederà al monitoraggio per i rispetto dei limiti di spesa .

Quali sono gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE)

L’evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell’INPS, è riconosciuto “a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”.

L’applicazione di tali criteri in relazione specificamente alle temperature elevate è oggetto, da ultimo, del messaggio dell’INPS n. 2729 del 20 luglio 2023, in cui ha chiarito che anche temperature inferiori ai 35 gradi possono giustificare il ricorso all’integrazione salariale in presenza di temperature percepite superiori o in caso di attività svolte in luoghi non protetti dal sole o con materiali sensibili alla calura.

In sostanza il trattamento viene riconosciuto in tutti i casi in cui sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. L’INPS probabilmente fornirà a breve ulteriori indicazioni sugli aspetti contributivi, le modalità di presentazione delle domande e i flussi Uniemens e Unicig.

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