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Assegno di inclusione: formazione, obbligo di studio o lavoro, beneficiari

Previdenza - 7 Ott 2024

Come avveniva per il Reddito di Cittadinanza, i componenti del nucleo che percepisce l’Assegno di Inclusione che siano disoccupati, maggiorenni, non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema informativo per l’ inclusione sociale e lavorativa che trasmette i dati dal competente Centro per l’Impiego.

Corsi di istruzione: chi deve partecipare e chi resta esonerato

I beneficiari dell’Assegno di inclusione tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello. Sono esonerati dall’obbligo di lavoro:

  • over 60;
  • disabili;
  • soggetti con patologie oncologiche;
  • componenti con carichi di cura (figli sotto i tre anni o disabili in condizioni di gravità);
  • le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

L’assegno decade in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua con:

  • contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl;
  • contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche con genitori legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio o raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. L’assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

Attenzione alle sanzioni

Chiunque per ottenere indebitamente l’Assegno di inclusione rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e di altre informazioni dovute e rilevanti è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati citati o per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, consegue, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario e’ tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Domanda e attivazione digitale

Nel caso in cui, invece, il patto di attivazione digitale venga sottoscritto insieme alla presentazione della domanda e comunque nello stesso mese, ma l’esito  arrivi più tardi, il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva. Le mensilità  verranno  riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate.

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