Agricoltura: rivalutazione 2025 per le prestazioni INAIL
Previdenza - 29 Mag 2025
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto 82/2025 dedicato la Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte per il settore agricolo, fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 30.834,39.
Le novità del decreto
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di euro 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
L’Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.
L’ assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.
Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
I nuovi importi
Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità e importi dal 1° gennaio 2025
- dal 50 al 59%: euro 472,79
- dal 60 al 79%: euro 659,76
- dall’80 all’89%: euro 1.132,69
- dal 90 al 100%: euro 1.605,21
- 100% + a.p.c.: euro 2.278,28R
Rivalutazione e assegni 2024/2025
Con il Decreto Ministeriale 111 del 5 luglio 2024 pubblicato il 9 agosto sul sito istituzionale, il Ministero del Lavoro aveva stabilito la rivalutazione 2024. Questi i riferimenti:
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54;
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di € 20.258,70, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria;
- l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12;
- l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.
Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati con lo stesso coefficiente di rivalutazione 1,054 ottenendo i seguenti importi:
Inabilità e importi dal 1° luglio 2024
- dal 50 al 59%: € 468,85
- dal 60 al 79%: € 654,26
- dall’80 all’89%: € 1.123,25
- dal 90 al 100%: € 1.591,84
- 100% + a.p.c.: € 2.259,3