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La Cassazione chiarisce il conteggio delle giornate lavorative necessarie per il diritto alla NASPI

Previdenza - 26 Mag 2025

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Autore: Redazione ENAC Informa  •  Data: 26 Mag 2025

Con ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su un caso di particolare interesse per chi si trova ad affrontare una situazione di disoccupazione dopo rapporti di lavoro brevi o frammentati. Al centro della vicenda, la domanda di NASpI presentata da un lavoratore licenziato da un impiego di soli quattro giorni dopo essersi dimesso volontariamente, senza giusta causa, da un precedente rapporto di lavoro più stabile. La Corte riconferma che tutte le giornate lavorative rilevano per il dititto alla NASPI, se rientrano nei 12 mesi prima della disoccupazione.

Il caso del conteggio giornate per Naspi

Un lavoratore si era visto negare dall’INPS l’indennità NASpI perché le sue trenta giornate di lavoro di prerequisito includevano i giorni di un impiego concluso con dimissioni volontarie. Il ricorso del lavoratore contro l’Istituto era stato respinto in primo grado dal Tribunale di Pescara, e la decisione era stata confermata in appello.

I giudici avevano ritenuto che il breve rapporto lavorativo non fosse sufficiente per maturare il requisito previsto dalla legge per accedere alla NASpI, e avevano escluso dal conteggio le giornate del precedente impiego, poiché cessato per dimissioni volontarie prive di giusta causa.
Secondo tale interpretazione, solo il lavoro presso l’ultimo datore avrebbe potuto contribuire al raggiungimento del requisito richiesto, tagliando fuori dal calcolo ogni altra esperienza lavorativa precedente, anche se svolta nei dodici mesi antecedenti.

La legge e le conclusioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribaltato le conclusioni della Corte d’Appello, accogliendo il ricorso del lavoratore. In particolare, ha fornito un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (nella versione precedente alla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Tale norma stabilisce che il diritto alla NASpI è riconosciuto ai lavoratori che:

  • sono in stato di disoccupazione involontaria;
  • possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti;
  • trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma richiede dunque semplicemente che le trenta giornate siano maturate nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione, indipendentemente dal datore di lavoro presso cui esse siano state svolte e anche se derivanti da un rapporto cessato per dimissioni volontarie. L’importante è che si tratti di giornate effettive di lavoro e che siano collocate nel periodo temporale indicato dalla legge. Non è richiesto, pertanto, che le giornate siano consecutive né che provengano da un unico rapporto.

La Corte ha sottolineato inoltre che un’interpretazione più restrittiva – come quella seguita dalla Corte d’Appello – non ha alcun fondamento nel testo della norma e, anzi, sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato della disciplina: ampliare la platea dei beneficiari della NASpI, tenendo conto della frammentazione sempre più diffusa dei rapporti di lavoro.

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